Nuovo credito d’imposta investimenti per la Transizione 5.0

Il decreto legge ‘PNRR’ introduce un nuovo credito di imposta relativo al Piano di Transizione 5.0 con l’obiettivo di sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese. Di seguito i principali dettagli.

 

  • Soggetti beneficiari

Il credito di imposta è a beneficio di tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni presenti nel territorio nazionale, di ogni settore, dimensione, forma giuridica e regime fiscale.

 

  • Interventi ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento, da effettuare nel biennio 2024 – 2025, in strutture produttive localizzate nel suolo Statale , che afferiscano alla tematica della transizione 4.0 e consentano di raggiungere una riduzione dei consumi.

 

  • Spese ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi (di cui all’allegato A e all’allegato B della L. 232/2016) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva minima del 3% o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, non inferiore al 5%.

Sono ammessi all’agevolazione anche interventi in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

 

  • Agevolazione

L’agevolazione consente un credito di imposta le cui aliquote variano in base a:

(1) Il perimetro scelto per l’analisi della valutazione del risparmio energetico (sito o processo produttivo).

(2) Il livello di risparmio energetico conseguito.

(3) Il valor e complessivo del programma di investimento .

 

Di seguito viene riportata una tabella esplicativa

Riduzione dei consumi energetici* Sito produttivo > 3% > 6% > 10%
Processo > 5% > 10% > 15%
Valore investimenti Aliquota credito di imposta
Fino a 2,5 milioni di euro 35 % 40 % 45 %
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro 15 % 20 % 25 %
Oltre 10 e fino a 50 milioni di euro 5% 10 % 15 %

* l’analisi di riduzione dei consumi è effettuata con riferimento ai consumi annuali registrati nell’esercizio precedente rispetto a quello in cui viene avviato l’investimento. In assenza di storicità sarà possibile effettuare una simulazione (scenario controfattuale) per determinare i consumi medi applicabili alla specifica tipologia di impresa.

 

  • Modalità di accesso al contributo

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente e dalla ‘prenotazione’ dei fondi dando formale comunicazione al GSE circa l’investimento che si intende effettuare ed il relativo costo.

Tale comunicazione sarà completata con una certificazione ex-ante, rilasciata da tecnico abilitato, con cui viene dichiarato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni agevolati.

Successivamente è necessario trasmettere una certificazione ex-post in cui viene attestata l’effettiva realizzazione degli stessi, in conformità con quanto previsto nella certificazione ex-ante.

 

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

 

Il credito di imposta è utilizzabile, mediante F24, in compensazione con altre imposte dovute, previa trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese ammesse al beneficio. La fruizione del credito dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025. Nel caso in cui l’impresa non avesse sufficiente capienza per utilizzare l’intero ammontare del credito, è prevista la possibilità di utilizzare la quota residua nei cinque anni successivi , in quote di pari importo.

 

  • Cumulabilità

Il credito di imposta è cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni, purché con tale cumulo non venga superato il costo del bene agevolato.

Il credito di imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica ex L. 162/2023.

 

  • Cause di esclusione dal beneficio

Sono escluse dal beneficio le imprese:

• in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalle norme statali;

• destinatarie di sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001;

• che non sono in regola con le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro o con i pagamenti degli oneri contributivi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori.

 

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti destinati:

• ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

• ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

• ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

• ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi (Reg. Commissione UE n. 1357/2014) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

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