L’Iper-ammortamento è la nuova misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale.
Reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Non si configura quindi come credito d’imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi.
Possono beneficiare della misura tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
L’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Le modalità attuative sono definite dal decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7 maggio 2026, adottato anche alla luce delle disposizioni del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.
Sono agevolabili due categorie di investimenti:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.

Per accedere al beneficio previsto dal Nuovo Piano Transizione 5.0 l’impresa trasmette, in via telematica tramite l’apposita piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati. L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.
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